giovedì 15 gennaio 2009

La tassazione dei guadagni sul Forex

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Gli investitori che si accostano per la prima volta al mercato del Forex, sperano, (legittimamente) in alti rendimenti e lauti guadagni e, forse, solo in pochi si chiedono se esiste una tassazione e in quale misura incide sulle operazioni.
Ebbene, la tassazione (in alcuni casi) è da pagare!
Ma niente paura… vediamo come e quando.
La tassazione dei guadagni sul Forex è regolamentato da un decreto legge, specificatamente il (DPR 22/12/1986 n.917 art.67,comma 1 lett. c-ter e comma1-ter). Questo decreto prevede che la tassazione sul capital gain è indicata con una aliquota del 12,50%.

Per il mercato del Forex comporta che le operazioni spot siano esenti da tassazione, mentre quelle con durata superiore a 6 giorni lavorativi siano soggette all'aliquota suddetta. La Tassazione avviene solo a condizione che, nell'anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti non sia superiore alla cifra di € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi.
Se ciò si verifica è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi tramite il modello "Unico" tutte le plusvalenze realizzate.

La base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "LIFO", costo che deve essere da te documentato. Agli effetti dell'applicazione del criterio LIFO si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente.
Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con decreto del Ministero delle finanze nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.


Le posizioni multiday senza delivery fisico della valuta comportano la chiusura della posizione e la sua riapertura automatica. Il controvalore relativo a queste posizioni non figura quindi come giacenza presente in forma continuativa sul tuo conto corrente: quindi ..c'è esenzione dal pagamento della plusvalenza.

Le società ex art. 106 e 107 del TUB non sono sostituti d'imposta per i loro clienti; quindi rimane solo la dichiarazione del cliente. L'intermediario è obbligato a rilasciare la certificazione delle plusvalenze realizzate (art. 10 D.L. 461/1997).

L' Agenzia delle Entrate non considera i guadagni sul forex come redditi da capitale (art. 44 D.L. 12/12/03 n° 344, Tuir ) ma come redditi diversi. Non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Bye!

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